Chi deve pubblicare l’importo dei contributi pubblici ricevuti sul proprio sito web?
La Legge 124/2017, commi 125 -129, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività nell’anno precedente.
Chi li deve pubblicare?
I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno 2021 o 2022 o 2023, ecc, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici avuti nel corso dell’anno precedente.
Di seguito l’elenco di chi deve pubblicare i contributi ricevuti sul proprio sito internet:
- società di capitali (SPA, SRL, SAPA)
- società di persone (SNC, SAS)
- ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza
- tutte le società cooperative le cooperative sociali
I liberi professionisti non hanno l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.
Da chi possono essere erogati questi contributi?
Precisiamo che gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno, sono erogati da:
- Stato – Regioni – Province – Comuni – Comunità montane e relativi consorzi
- Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
- Istituzioni Universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Società a controllo pubblico
- Enti pubblici generici anche non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
- Agenzie fiscali
Le soglie che determinano la pubblicazione
L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.
Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.
Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.