La legge 7 giugno 2000. n. 150 “Disciplina delle attività di comunicazione e informazione nella Pubblica Amministrazione”, individua la funzione dell’ufficio stampa, la cui attività in via prioritaria è indirizzata ai mezzi di informazione.
La legge 150/2000 precisa le differenze tra le attività di informazione che si realizzano attraverso l’ufficio stampa e il portavoce e le attività di comunicazione che si realizzano attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’U.R.P. è un servizio nato per agevolare e i rapporti tra le persone e pubblica amministrazione, così ché ogni cittadino possa usufruire dei servizi offerti da comuni, regioni, province, ecc…
L’ufficio stampa assolve i compiti istituzionali di informazione, mentre la figura del portavoce è in stretto collegamento con il vertice politico delle amministrazioni.
Legge 150/2000 – Informazione e comunicazione nella Pubblica Amministrazione
All’articolo 1, comma 4, della legge 150/2000, vengono esplicitamente distinte le attività di informazione e le attività di comunicazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche.
L’attività di informazione
È destinata ai mezzi di comunicazione di massa e si realizza attraverso i giornali on line, la stampa cartacea, i canali audiovisivi e gli strumenti telematici a disposizione. Ha il compito di consentire una diffusione omogenea e coerente dell’immagine dell’Ente. Quest’ultima viene continuamente costruita e rinnovata attraverso la narrazione e la divulgazione: della propria attività, dei servizi offerti, delle policy, delle normative e della cultura di riferimento della Pubblica Amministrazione.
La comunicazione esterna
La comunicazione esterna si rivolge ai cittadini, alle altre amministrazioni pubbliche, agli altri enti pubblici, alle imprese, alle associazioni ovvero a chiunque. È attraverso la comunicazione esterna che si contribuisce sviluppare l’informazione e la qualità del servizio.
La comunicazione interna
La comunicazione interna è ma è indirizzata alla forza politica presente nell’ente, ai dipendenti, collaboratori e fornitori.
Finalità delle attività di comunicazione e informazione
Al comma 5 della suddetta legge 150/2000, vengono individuate le finalità per le attività di comunicazione e informazione delle amministrazioni:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
l’applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico
e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel
mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale,
nazionale ed internazionale.
Per maggiori informazioni consultare la legge 7 giugno 2000. n. 150 o telefonare al mio numero 347-4162056